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Il Ministro per la pubblica istruzione puo' rilasciare per tutti i monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, o limitatamente a quelli di determinate zone apposite tessere di servizio con fotografia a coloro che per ragioni del loro ufficio o per compiti speciali debbano visitare gli Istituti di antichita' e d'arte, nonche' tessere singole o collettive di libero ingresso ai membri di associazioni di cultura artistica che visitano periodicamente musei, gallerie e scavi di antichita' per scopi di educazione artistica e culturale.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1317~art7 · fonte del testo