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E' in facolta' del Ministero della pubblica istruzione concedere, dietro richiesta in carta libera, apposite tessere di libero ingresso senza fotografia, valevoli fino al massimo di un anno:

  • 1)alle autorevoli personalita' italiane e straniere in visita in Italia per motivi di studio o di lavoro;
  • 2)ai partecipanti a congressi e riunioni aventi scopi scientifici, artistici e culturali;
  • 3)ai singoli studenti delle scuole medie governative, che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi allo scrutinio finale precedente la richiesta, che dovra' essere inoltrata al Ministero dagli interessati a mezzo del direttore dell'Istituto di appartenenza;
  • 4)agli alunni del pensionato artistico nazionale;
  • 5)ai direttori, agli insegnanti e agli studenti delle scuole e Accademie straniere con sede in Italia;
  • 6)ai dirigenti e ai soci stranieri degli Istituti italiani di cultura all'estero;
  • 7)agli artisti pittori, scultori, incisori, architetti che documentino la loro attivita';
  • 8)ai giornalisti, ai pubblicisti iscritti all'albo o che documentino la loro attivita';
  • 9)agli studenti o studiosi d'arte stranieri, agli stranieri vincitori di borse di studio in materie artistiche, storiche, letterarie e archeologiche, nonche' agli insegnanti e agli studenti universitari stranieri che siano presentati dalle autorita' consolari in Italia o italiane all'estero, o forniti di documentazione ufficiale del loro titolo;
  • 10)ai gruppi di studiosi italiani e stranieri in viaggio di cultura, organizzati dai Comitati di viaggi studenteschi non aventi scopo di lucro.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1317~art9 · fonte del testo