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Le disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, modificata dalla legge 9 gennaio 1962, n. 2, e dalla legge 21 giugno 1964, n. 467, sono estese per il periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1968. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 2, 3, 4 e 8 seguenti sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 21 giugno 1964, n. 467 e gli articoli 6 e 7 seguenti sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 51 e 48 della legge 24 luglio 1959, n. 622. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 maggio 1970, n. 362
1La L. 25 maggio 1970, n. 362 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, e' prorogato al 31 dicembre 1971".
Testo in vigore dal 4 luglio 1970 al 22 dicembre 2008
