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Le disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, modificata dalla legge 9 gennaio 1962, n. 2, e dalla legge 21 giugno 1964, n. 467, sono estese per il periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1968. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 2, 3, 4 e 8 seguenti sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 21 giugno 1964, n. 467 e gli articoli 6 e 7 seguenti sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 51 e 48 della legge 24 luglio 1959, n. 622. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 maggio 1970, n. 362

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La L. 25 maggio 1970, n. 362 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, e' prorogato al 31 dicembre 1971".

Testo in vigore dal 4 luglio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-05-24;389~art1 · fonte su Normattiva