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Per far fronte alle spese previste dalla presente legge sara' utilizzata la disponibilita' residua dell'importo complessivo di lire 20 miliardi stanziato dalla legge 24 luglio 1959, n. 622, e dalla legge 21 giugno 1964, n. 467.

Testo in vigore dal 15 giugno 1967 al 22 dicembre 2008

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