Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per far fronte alle spese previste dalla presente legge sara' utilizzata la disponibilita' residua dell'importo complessivo di lire 20 miliardi stanziato dalla legge 24 luglio 1959, n. 622, e dalla legge 21 giugno 1964, n. 467.
Testo in vigore dal 15 giugno 1967 al 22 dicembre 2008
