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Qualora i proprietari di cui all'articolo 2 si riservino di modificare anche con l'aggiunta di altro naviglio da demolire la domanda di ammissione al contributo, lo esame di questa e' effettuato, in base all'ordine cronologico previsto dal terzo comma dell'articolo 4, con riferimento alla data di presentazione dell'ultima domanda di modifica. Anche prima di tale data e' in facolta' dei proprietari interessati di iniziare la demolizione delle navi indicate nelle domande precedenti e la costruzione del nuovo naviglio.
Testo in vigore dal 15 giugno 1967 al 22 dicembre 2008
