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Sul contributo spettante in base all'articolo 3, possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento globale del naviglio di nuova costruzione, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento. Per la corresponsione degli anticipi e della liquidazione definitiva del contributo, deve essere certificato lo stato di demolizione della unita' in percentuale corrispondente a quella di avanzamento o di ultimazione dell'unita' in costruzione. I documenti per la liquidazione definitiva del contributo debbono essere presentati, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in esercizio delle navi di nuova costruzione. Qualora vengano costruite piu' navi, il periodo per la presentazione dei documenti previsti dal comma precedente decorre dalla data di entrata in esercizio dell'ultima unita' di nuova costruzione. In caso di decadenza dal contributo devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti, maggiorati degli interessi considerati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

Testo in vigore dal 15 giugno 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-24;389~art6 · fonte su Normattiva