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I termini di inizio dei lavori e di entrata in esercizio del naviglio di nuova costruzione vengono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile nel provvedimento di concessione del contributo. I termini suddetti possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della loro scadenza e venga accertato che la loro inosservanza e' dovuta a causa incidente sulla esecuzione dei lavori non imputabile al richiedente del contributo. L'inosservanza dei termini suddetti determina la decadenza del contributo.

Testo in vigore dal 15 giugno 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-24;389~art7 · fonte su Normattiva