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I proprietari di cui all'articolo 2 sono soggetti, per quanto riguarda le nuove costruzioni, alle norme di cui agli articoli 7, 11 e 12 della legge 29 novembre 1965, n. 1372. Sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale sulla entrata di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali metallici, macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'articolo 2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione e' effettuata dai cantieri cui e' stata commessa la demolizione della nave, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge.

Testo in vigore dal 15 giugno 1967 al 4 luglio 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-24;389~art8 · fonte su Normattiva