Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il contributo di cui all'articolo 3 della presente legge e' concesso anche se il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire, si trova in corso di costruzione in proprio da parte di un cantiere purche' alla data del 1 luglio 1966 i lavori di costruzione non abbiano ancora raggiunto lo stato di avanzamento del 100 per cento, l'atto di acquisto sia posteriore alla predetta data e la domanda per l'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni pervenga al Ministero della marina mercantile non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 15 giugno 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-05-24;389~art9 · fonte su Normattiva