Ai titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni e' concessa una 13ª mensilita' del trattamento complessivo loro spettante al 16 dicembre di ogni anno, da corrispondersi nella seconda quindicina del mese di dicembre. Per i titolari, ai quali l'assegno vitalizio non sia spettato per l'intero anno, la 13ª mensilita' compete in ragione di un dodicesimo, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre oppure alla data di cessazione dell'assegno, se anteriore, e va corrisposta, rispettivamente nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione dell'assegno. La 13ª mensilita' e' soggetta alle stesse ritenute che si applicano sull'assegno vitalizio.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1407~art1 · fonte del testo