Ai fini del godimento delle prestazioni dell'Opera di previdenza, sono equiparati, ai figli legittimi, i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purche' la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento siano di data anteriore alla cessazione dal servizio.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1407~art2 · fonte del testo