All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula";
  • b)il comma 2 e' abrogato.

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art31 · fonte su Normattiva