All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula";
- b)il comma 2 e' abrogato.
Testo vigente dal 18 dicembre 1999
