All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza";
  • b)al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta".

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 400/2001

    Questione inammissibile
    11 dicembre 2001

    Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata i riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale, come modificati dagli artt. 27 e 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui non prevede che in esito al dibattimento di primo grado il giudice, ritenendo ingiustificato il rigetto da parte del giudice dell’udienza preliminare della richiesta di giudizio abbreviato 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., motivato dalla non necessità dell’integrazione probatoria, possa applicare la riduzione di pena di cui all’art. 442 cod. proc. pen. A.M.M.

    Art. 438 c.p.p. · Art. 442 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art30 · fonte su Normattiva