All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza";
- b)al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta".
Testo vigente dal 18 dicembre 1999
