Istituzione del giudice di pace

Art. 11 — Indennità spettanti al giudice di pace

Articolo abrogato dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.

Abrogato dal 1 gennaio 2022

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 215/2022

    Questione inammissibile
    20 ottobre 2022

    Non è conferente l'evocazione del principio enunciato nell'art. 36 Cost. con riguardo all'attività prestata dai giudici onorari di pace. ( Precedente: S. 70/1971 - mass. 5524 ). Il principio di buon andamento di cui all'art. 97, secondo comma, Cost., pur essendo riferibile agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo; mentre tale principio è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale. ( Precedenti: S. 80/2020 - mass. 42556; S. 90/2019 - mass. 42375; S. 14/2019 - mass. 42466; S. 91/2018 - mass. 40075; S. 44/2016 - mass. 38760 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per evocazione di parametri inconferenti, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice onorario di pace di Catanzaro, in riferimento agli artt. 36 e 97, secondo comma, Cost. - dell'art. 11, comma 4- ter , della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui stabilisce che il compenso spettante al giudice di pace non può superare la somma di euro 72.000 lordi annui. Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale e il giudice a quo , astenendosi da qualsiasi confronto con le norme applicabili ratione temporis , non fornisce alcuna reale motivazione sulle ragioni per le quali il compenso spettante ai giudici onorari di pace debba essere considerato come avente carattere retributivo, anziché indennitario. ( Precedenti: S. 41/2021 - mass. 43661; S. 267/2020 - mass. 43084 ).

    Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 11 Istituzione del giudice di pace

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  • Sentenza n. 31/2022

    Questione inammissibile
    3 febbraio 2022

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Lanciano con riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 36, primo comma, 38, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 CDFUE, alle clausole 1, 4 e 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nonché in relazione agli artt. 1, 2, 4, 12, 24 ed E della Carta sociale europea - degli artt. da 1 a 33 del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui tali disposizioni sono estese ai giudici di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, dell'art. 5 della legge n. 57 del 2016, laddove affida il coordinamento dell'ufficio del Giudice di pace al presidente del Tribunale, dell'art. 11, comma 4- ter , della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui stabilisce che l'importo di euro 72.000 lordi annui costituisca il tetto massimo e non la retribuzione lorda annuale comunque spettante al giudice di pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, dell'art. 119 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui riconosce ai magistrati onorari un contributo economico inadeguato per il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria nei mesi di marzo-maggio 2020, dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, laddove non estende anche ai Giudici di pace la procedura di stabilizzazione e di superamento del precariato prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, degli artt. 42, comma 2, e 83 del d.l. n. 18 del 2020, dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, dell'art. 14, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertiti, in combinato disposto, nella parte in cui «hanno paralizzato e paralizzano l'attività giurisdizionale di questo giudice di pace» nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Le disposizioni censurate non hanno collegamento con l'oggetto del giudizio principale, costituito da una pretesa risarcitoria di un danno da circolazione stradale.

    Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 36 cost.

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  • Ordinanza n. 174/2012

    Questione inammissibile
    6 luglio 2012

    Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui non prevede che il giudice competente per materia a dirimere ogni controversia sulle spettanze economiche del giudice di pace ivi previste sia il tribunale in funzione di giudice del lavoro, innanzitutto - quanto alla lamentata violazione del principio di uguaglianza per il differente trattamento riservato ai magistrati ordinari - perché non possono assimilarsi le posizioni dei giudici onorari e dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giudiziarie e perché la ricostruzione del quadro normativo operata dal giudice a quo appare incompleta e contraddittoria; inoltre, quanto al richiamato art. 111 Cost., in ragione della discrezionalità e insindacabilità delle scelte del legislatore - che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza - nella disciplina di istituti processuali e infine, con riferimento agli altri parametri costituzionali (artt. 4, 25, 35, 97 e 106 della Cost.), per la loro evidente inconferenza.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 25 cost. · Art. 35 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art11 · fonte su Normattiva