Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

Art. 12 — Indennità spettanti al giudice di pace

All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non piu' di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione. 3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non piu' di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo". In deroga alla disciplina sul cumulo tra trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e redditi da lavoro, resta fermo il disposto del comma 4-bis dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 15 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-11-24;468~art12 · fonte su Normattiva