All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: "ovvero a norma dell'articolo 557 del codice" sono soppresse;
  • b)al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "Non si applica la disposizione dell'articolo, 75 comma 3, del codice";
  • c)dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato e' rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato".

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 192/2020

    Questione infondata
    31 luglio 2020

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Teramo in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 141, comma 4- bis , del d.lgs. n. 271 del 1989, in relazione all'art. 162- bis cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato è rimesso in termini per proporre domanda di oblazione qualora nel corso del dibattimento, su iniziativa del giudice e in mancanza di una modifica formale dell'imputazione da parte del pubblico ministero, emerga la prospettiva concreta di una definizione giuridica del fatto diversa da quella contestata nell'originaria imputazione e per la quale l'oblazione non era ammissibile. La disposizione censurata, che - nell'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione, costituente diritto vivente - preclude l'accesso all'oblazione nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice in dibattimento, ove l'imputato non abbia tempestivamente formulato la relativa richiesta contestando la correttezza della originaria qualificazione, non è incompatibile con il diritto di difesa, come riconosciuto anche dalla Corte di giustizia. Le soluzioni adottate dalla giurisprudenza costituzionale, in ordine al recupero dei riti alternativi a fronte di modifiche fattuali dell'imputazione, non sono infatti estensibili sic et simpliciter alle modifiche giuridiche, in quanto il diritto a contestare la qualificazione giuridica, particolarmente in rapporto ai riflessi sull'accessibilità al meccanismo oblativo, si traduce anche in un onere, per evitare che l'imputato rimasto inerte "lucri" uno slittamento in avanti del termine per oblare che erode, senza adeguata giustificazione, gli effetti deflattivi del rito, fino ad annullarli totalmente ove la riqualificazione venga operata dalla Corte di cassazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2020, n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 139 del 2015, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 530 del 1995 e n. 265 del 1994, di illegittimità costituzionale parziale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.; sentenze n. 131 del 2019 e n. 103 del 2010) . L'istituto dell'oblazione si fonda, sia sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull'interesse del contravventore di evitare l'ulteriore corso del procedimento e la eventuale condanna, con tutte le conseguenze di essa. ( Precedente citato: sentenza n. 207 del 1974 ).

    Art. 162-bis c.p. · Art. 24 cost. · Art. 141 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 53 Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art53 · fonte su Normattiva