Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente: "2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, puo' manifestare il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'articolo 444, comma" 1, del codice".
Testo vigente dal 18 dicembre 1999
