Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "acquisito il consenso del pubblico ministero," sono soppresse.
Testo vigente dal 18 dicembre 1999
Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "acquisito il consenso del pubblico ministero," sono soppresse.
Testo vigente dal 18 dicembre 1999
6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché verifichi se possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio 'a quò la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 438 del codice di procedura penale e dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 1, come modificati dagli articoli 27 e 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, per ingiustificato deteriore trattamento degli imputati rinviati a giudizio nel periodo compreso tra il 2 giugno 1999 e il 2 gennaio 2000, rispetto agli altri, in ragione della necessità, per costoro, di richiedere il rito abbreviato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, con presupposti processuali più sfavorevoli - in quanto la sopravvenuta nuova disciplina (legge 5 giugno 2000, n. 144), con lo specifico disposto dell'art. 4-ter, comma 1, ha apportato sensibili innovazioni al quadro normativo di riferimento. A.G.
Art. 438 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense · Art. 56 Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché verifichino la persistente rilevanza - alla luce delle sensibili innovazioni del quadro normativo di riferimento determinate dal sopravvenuto art. 4bis del d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella legge 5 giugno 2000, n. 144 - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479) impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che possano richiedere il giudizio abbreviato alle condizioni previste dalla disciplina transitoria da esso dettata tutti gli imputati rinviati a giudizio nel periodo compreso tra la data di efficacia del citato d.lgs. n. 51 del 1998 (2 giugno 1999) e quella di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 (2 gennaio 2000). L.T.
Art. 3 cost. · Art. 56 Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché verifichino - alla luce delle sopravvenute modificazioni del quadro normativo di riferimento conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 4bis, comma 2, della legge 5 giugno 2000, n. 144 - la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, (come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479) e dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui - con riferimento ai giudizi di primo grado in corso alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 51 del 1998 e per i quali il giudizio abbreviato non era originarimanente ammesso, attesa la contestazione di un reato punibile con l'ergastolo - consentono di chiedere il giudizio abbreviato solo prima dell'istruttoria dibattimentale. L.T.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 442 c.p.p. · Art. 56 Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense
Restituzione degli atti al giudice rimettente, perché - alla luce delle sopravvenute innovazioni normative, contenute nella legge 5 giugno 2000, n. 144 - riesamini la rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479; disposizione, questa, alla quale viene mossa la censura di non prevedere, per i procedimenti pendenti (alla data di efficacia del medesimo decreto) e, dunque, anche per quelli in fase processuale successiva alla emissione del decreto che dispone il giudizio, la possibilità per l'imputato di subordinare la richiesta di rito abbreviato all'esperimento di attività di integrazione probatoria, così come contemplato dall'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, e ciò, in contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa, per la ingiustificata limitazione, che ne consegue, nell'accesso ad una specifica modalità del rito abbreviato.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 438 c.p.p. · Art. 56 Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini, alla luce dell'art. 4-'ter', comma 2, della sopravvenuta legge 5 giugno 2000, n. 144, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui tale norma - per i giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del detto decreto e per i quali il giudizio abbreviato non era originariamente ammesso, attesa la contestazione di un reato punibile con l'ergastolo - limita la possibilità dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato solo prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale. A.M.M.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 56 Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense
Restituzione degli atti al giudice rimettente, perché - alla luce delle innovazioni al quadro normativo di riferimento determinate dalla legge 5 giugno 2000, n. 144 - riesamini la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, censurato, in quanto, in contrasto con il principio di parità di trattamento di imputati che si trovino in identica posizione processuale, non prevede che, anche nei giudizi di primo grado in corso (instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998) limitatamente ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, l'imputato abbia facoltà di chiedere il giudizio abbreviato prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale.
Art. 3 cost. · Art. 56 Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense · Art. 30 Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art56 · fonte su Normattiva