[1]L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e' modificato come segue: "Per la liquidazione della pensione normale agli ufficiali, a qualunque Arma o Corpo appartengano, si osservano le disposizioni contenute nel precedente articolo. E' fatta eccezione per coloro che rivestono un grado per il quale si deve applicare uno dei limiti di eta' sotto indicati per la cessazione dal servizio permanente, nei cui confronti - fermi restando gli importi della pensione a venti anni di servizio e gli importi massimi stabiliti dal primo e secondo comma del precedente articolo - per ogni anno di servizio successivo al ventesimo la pensione aumenta della seguente percentuale dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione:

  • 1)Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria: Cessazioni dal ser vizio aventi decor- Cessazioni dal ser renza compresa fra vizio aventi decor Limiti il 1 luglio 1957 e renza dal 1 luglio di eta il 30 giugno 1958 1958 in poi

[2]45 anni.................... 2,65 per cento 2,80 per cento 46 ".................... 2,45 " 2,60 " 47 ".................... 2,30 " 2,40 " 48 ".................... 2,15 " 2,25 " 49 ".................... 2 - " 2,15 " 50 ".................... 1,90 " 2 - " 51 ".................... 1,80 " 1,90 "

  • 2)Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria: Cessazioni dal ser vizio aventi decor- Cessazioni dal ser renza compresa fra vizio aventi decor Limiti il 1 luglio 1957 e renza dal 1 luglio di eta il 30 giugno 1958 1958 in poi

[3]45 anni.................... 6,80 per cento 7,20 per cento 46 ".................... 5,70 " 6 - " 47 ".................... 4,90 " 5,15 " 48 ".................... 4,25 " 4,50 " 49 ".................... 3,80 " 4 - " 50 ".................... 3,40 " 3,60 " 51 ".................... 3,10 " 3,30 " 52 ".................... 2,85 " 3 - " 53 ".................... 2,65 " 2,80 " 54 ".................... 2,45 " 2,60 " 55 ".................... 2,30 " 2,40 " 56 ".................... 2,15 " 2,25 " 57 ".................... 2 - " 2,15 " 58 ".................... 1,90 " 2 - " 59 ".................... 1,80 " 1,90 "

Testo vigente dal 27 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-11;734~art3 · fonte del testo