L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e' modificato come segue: "Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1 luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante gli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo e' pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra, e' aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo, del 76 per cento degli emolumenti sopra specificati a 40 anni di servizio utile. "Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1958 in poi, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo e' pari ai 44 per cento dello stipendio e degli altri assegni indicati nel precedente comma. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra e' aumentata dell'1,80 per cento dello stipendio e degli assegni predetti, fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento degli emolumenti stessi a 40 anni di servizio utile".

Testo vigente dal 27 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-11;734~art2 · fonte del testo