Art. unico
Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1981 al 9 ottobre 2010. 60 parole tolte.
tolto: I graduati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza cessano dal servizio continuativo e sono collocati in congedo illimitato al compimento del cinquantaseiesimo anno di eta' e possono, a domanda, essere trattenuti in servizio per necessita' di organico Gli stessi sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantesimo anno di eta'.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-05-11;192~artunico · fonte del testo