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I graduati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza cessano dal servizio continuativo e sono collocati in congedo illimitato al compimento del cinquantaseiesimo anno di eta' e possono, a domanda, essere trattenuti in servizio per necessita' di organico Gli stessi sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantesimo anno di eta'.

Testo in vigore dal 12 maggio 1981 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1981-05-11;192~artunico · fonte del testo