Art. 20

[1]Art. 2 decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686; art. 5, 22, 40 e 44 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 69 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149, art. 1 sub. 8, sub. 10, sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50.

[2]La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari provvede al servizio delle indennita' e delle pensioni a favore degli iscritti e dei loro aventi causa contemplati dal presente testo unico.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art20 · fonte su Normattiva