Negli Uffici in cui il maneggio del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia e' affidato ad impiegati della carriera esecutiva, e' assegnata ai detti impiegati, con decreto dei Ministro per le finanze, una indennita' annua di: lire 19.000 per gli Uffici di 1ª categoria; lire 12.000 per gli Uffici di 2ª categoria; lire 7.500 per gli Uffici di 3ª categoria.

Testo vigente dal 25 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1262~art3 · fonte del testo