Art. 1
[1]Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati civili del Ministero dell'interno, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila:
[2]Carriera direttiva: Amministrazione civile - carriera amministrativa; Amministrazione civile - ragionerie delle prefetture (carriera speciale); Servizi antincendi - direttore ginnico sportivo; Archivi di Stato; Affari di culto (ruolo ad esaurimento); Fondo per il culto (ruolo ad esaurimento). Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento).
[3]Carriera di concetto: Archivi di Stato; Affari di culto (ruolo ad esaurimento); Amministrazione della pubblica sicurezza - servizi elettrici; Amministrazione della pubblica sicurezza - segretari di polizia; Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento); Amministrazione civile - ragionerie delle prefetture (carriera speciale).
[4]Carriera esecutiva: Amministrazione civile personale di archivio; Amministrazione civile - personale dell'ufficio telegrafico e cifra; Amministrazione civile - personale dell'ufficio crittografico; Amministrazione civile - personale della biblioteca; Affari di culto (ruolo ad esaurimento); Archivi di Stato; Amministrazione della pubblica sicurezza personale di polizia (ruolo ad esaurimento); Amministrazione della pubblica sicurezza - personale di archivio; Servizi antincendi (ruolo degli aiutanti); Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento).
[5]Carriera del personale ausiliario: Amministrazione civile; Archivi di Stato; Amministrazione della pubblica, sicurezza; Affari di culto (ruolo ad esaurimento); Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento).
Testo vigente dal 3 maggio 1962
