Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti: "La prima visita periodica per le navi e le imbarcazioni abilitate alla navigazione oltre le sei miglia e' effettuata dopo otto anni dall'iscrizione; per le imbarcazioni non abilitate alla navigazione oltre le sei miglia e' effettuata invece dieci anni dopo l'iscrizione. Per entrambi i tipi di unita' le successive visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti dall'imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilita' o di sicurezza. Ricorrendo le circostanze indicate nel quarto comma, il proprietario ha l'obbligo di chiedere l'effettuazione delle visite periodiche o di quelle occasionali all'autorita' marittima o della navigazione interna presso cui l'unita' e' iscritta o a quella nella cui giurisdizione essa si trova".
Testo vigente dal 12 maggio 1989
