L'articolo 33 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Art. 33. - L'autorita' che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all'articolo 8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonche' il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti".

Testo vigente dal 21 maggio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-04-26;193~art20 · fonte su Normattiva