Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1964 al 9 ottobre 2010. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, istituito con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni, possono essere effettuati, con decorrenza 1 maggio 1965, trasferimenti di tenenti colonnelli appartenenti ai ruoli normali delle Armi stesse che ne facciano domanda entro il 30 aprile 1965. I trasferimenti sono effettuati per ogni Arma nei limiti delle eccedenze risultanti nell'organico del grado di tenente colonnello alla data del 30 aprile 1965 e comunque in numero non superiore, complessivamente, a 100 unita' per le quattro Armi. L'ordine di precedenza per i trasferimenti e' determinato dall'anzianita' di grado.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-11-18;1249~art7 · fonte del testo