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Nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, istituito con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni, possono essere effettuati, con decorrenza 1 maggio 1965, trasferimenti di tenenti colonnelli appartenenti ai ruoli normali delle Armi stesse che ne facciano domanda entro il 30 aprile 1965. I trasferimenti sono effettuati per ogni Arma nei limiti delle eccedenze risultanti nell'organico del grado di tenente colonnello alla data del 30 aprile 1965 e comunque in numero non superiore, complessivamente, a 100 unita' per le quattro Armi. L'ordine di precedenza per i trasferimenti e' determinato dall'anzianita' di grado.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-18;1249~art7 · fonte del testo