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All'onere di lire 195 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 sara' fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-18;1249~art8 · fonte del testo