Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' sostituito dal seguente: "I primi ufficiali sono applicati negli uffici locali di gruppo A e B dove, oltre alle mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento".
Testo vigente dal 2 aprile 1968
