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Le eccedenze organiche esistenti nel grado di maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in servizio permanente effettivo, all'entrata in vigore della presente legge e quelle derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 9, saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno a qualsiasi titolo e di esse non si terra' conto nella determinazione delle aliquote di ruolo per la valutazione dei tenenti colonnelli.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1966 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-12-04;1066~art10 · fonte del testo