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Dopo l'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' aggiunto il seguente articolo 265-bis: "Nessuno puo' importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanita', i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente articolo 265. La produzione dei virus dell'afta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini e' riservata allo Stato che puo' demandarla agli enti vigilati dal Ministero della sanita'. Il contravventore alle disposizioni del precedente comma, e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 200.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 500.000. Chiunque ottenga una delle autorizzazioni di cui al primo comma deve osservare le prescrizioni che il Ministro per la sanita' ritenga di imporgli ai fini della profilassi delle epizoozie. In caso di inosservanza il Ministro puo' revocare l'autorizzazione".
Testo in vigore dal 10 marzo 1965 al 22 dicembre 2008
