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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 88 dello stato di previsione della spesa, del Ministero della sanita' per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.
Testo in vigore dal 10 marzo 1965 al 22 dicembre 2008
