Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1962 al 22 dicembre 2008. 69 parole tolte.
tolto: I canoni per utenze d'acqua dovuti all'Ente acquedotti siciliani da privati o da enti pubblici saranno riscossi dagli esattori delle imposte dirette, del Comune secondo le norme in vigore per le imposte dirette, di cui al testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni, in base a ruoli nominativi da compilarsi dagli Uffici dell'ente. Gli esattori rispondono, a proprio rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-06-19;904~artunico · fonte del testo