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I canoni per utenze d'acqua dovuti all'Ente acquedotti siciliani da privati o da enti pubblici saranno riscossi dagli esattori delle imposte dirette, del Comune secondo le norme in vigore per le imposte dirette, di cui al testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni, in base a ruoli nominativi da compilarsi dagli Uffici dell'ente. Gli esattori rispondono, a proprio rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso.
Testo in vigore dal 26 luglio 1962 al 22 dicembre 2008
