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L'articolo 26 e' sostituito dal seguente: "Le Camere di commercio al 1 gennaio e al 1° foglio di ciascun anno, comunicheranno alle rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra, in rapporto alle disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375, l'elenco delle ditte, imprese o istituti operanti nel territorio di rispettiva giurisdizione e informeranno le stesse della cessazione di ditte, imprese o istituti gli esistenti".

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;367~art18 · fonte del testo