Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'articolo 27 e' sostituito dal seguente: "Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge per le quali non siano state previste apposite sanzioni si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000".

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;367~art19 · fonte del testo