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L'articolo 27 e' sostituito dal seguente: "Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge per le quali non siano state previste apposite sanzioni si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000".
Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
