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All'articolo 3, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "e) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella O annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa".

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;367~art2 · fonte del testo