Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
All'articolo 3, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "e) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella O annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa".
Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
