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E' abrogata qualsiasi norma statutaria di Enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge. Le modifiche necessarie per il coordinamento del vigente regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con la presente legge saranno disposte entro un anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Resta fermo che, per quanto non disciplinato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, valgono, in quanto applicabili, le norme della presente legge, del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e delle successive modifiche ed integrazioni. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.
Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
