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All'articolo 4, primo comma, dopo le parole "civili di guerra", sono inserite le seguenti: "e alla compatibilita' dello stato fisico degli stessi con le mansioni loro affidate all'atto dell'assunzione presso le imprese private".

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;367~art3 · fonte del testo