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All'articolo 5, sono aggiunti i seguenti commi: "Nel detto ruolo, ai fini previsti dagli articoli 9, 10 e 14 della presente legge, sara' fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Gli invalidi che aspirano ad essere avviati al lavoro alle dipendenze altrui, in forza della presente legge devono iscriversi nel ruolo provinciale di cui al primo comma del presente articolo".

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;367~art4 · fonte del testo