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All'articolo 6, il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione. Qualora dai detti documenti non sia possibile desumere la categoria di pensione della quale l'invalido 6- provvisto e la voce dell'invalidita' da cui e' colpito, l'interessato dovra' presentare anche il modello 69 oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidita' agli effetti della liquidazione della pensione di guerra".

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;367~art5 · fonte del testo