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L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o che si rendessero vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate, negli Enti pubblici in genere e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messa la disponibilita' per riduzione di organico, dovra' essere data la precedenza, agli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi. Qualora si tratti di posti delle carriere direttive e di concetto o parificati da assegnarsi per concorso, gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneita' verranno inclusi tra i vincitori sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti di organico o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2 per ogni venti posti di organico o frazione, anche se di due soltanto. I posti iniziali delle carriere esecutive e di quelle del personale ausiliario saranno conferiti senza concorso nella proporzione rispettivamente del 10 per cento e del 30 per cento dei posti di organico per gli invalidi di cui all'articolo 1 e nella proporzione del 5 per cento e del 15 per cento per gli invalidi di cui all'articolo 2, con le modalita' che saranno fissate nel regolamento per l'applicazione della presente legge. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unita'. Eguale precedenza sara' data agli invalidi nell'ammissione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo. Nelle assunzioni ai posti iniziali delle carriere esecutive e a quelli delle carriere ausiliarie, i mutilati di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge hanno diritto di precedenza sugli altri invalidi di guerra, nell'ambito delle rispettive categorie previsti dagli articoli 1 e 2 e compatilmente con le mansioni cui essi dovranno essere adibiti. Qualsiasi provvedimento che ai riferisca ad assunzioni di personale valido presso le Amministrazioni e gli Enti di cui al primo comma, del presente articolo, non potra' ottenere la prescritta esecutorieta' se i competenti organi di controllo o di vigilanza non abbiano formalmente dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo e' stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi con la presente legge. I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi che dell'Opera stessa, o dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra; puo' ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati. Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtu' del presente articolo il limite di eta' per l'ammissione agli impieghi e' protratto fino al compimento del 55° anno".
Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
