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L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso, operai invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2, rispettivamente nella proporzione del 6 e del 3 per cento, in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze. E' tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneita' professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria. Nel numero degli operai validi si calcola anche il personale femminile. Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato. Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici. Il limite massimo di eta' per l'assunzione degli invalidi di guerra e', in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo".

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;367~art8 · fonte del testo