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All'onere annuo di lire 100.000 derivante dall'applicazione del precedente articolo 2 sara' fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 9 ottobre 2010
