Art. 3
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La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale assegna il punto di cui all'articolo 5 della citata legge 5 luglio 1952, n. 989, ai fini dell'ammissione alla prova scritta prevista dall'articolo 3 della legge stessa, sulla base dei criteri stabiliti di volta in volta nel bando di concorso. I vincitori del concorso sono inviati a frequentare un corso di istruzione, di durata non superiore a sei mesi, il cui ordinamento viene stabilito con decreto ministeriale. Al termine del predetto corso l'anzianita' relativa di nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale viene nuovamente determinata in base al punteggio risultante dalla somma dei 3/4 del voto espresso in ventesimi riportato nella graduatoria del concorso e di 1/4 del voto espresso in ventesimi riportato alla fine del corso suindicato. Il disposto di cui al precedente comma non si applica ai vincitori dei concorsi banditi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 13 novembre 1973 al 9 ottobre 2010
