Art. 4
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Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina e' sostituito dal seguente: "I programmi delle prove di esame sono indicati nei bandi di concorso. Per le modalita' di tali prove si osservano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686".
Testo in vigore dal 13 novembre 1973 al 9 ottobre 2010
