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Nell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta modificato dall'articolo 22 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Gli iscritti nelle liste di leva marittima che all'atto dell'arruolamento posseggono una delle lauree o uno dei diplomi universitari o di istituto superiore oppure uno dei diplomi di scuola media di secondo grado o titolo equipollente, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, sono iscritti d'ufficio ai corsi teorico-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare. "Ai predetti corsi sono altresi' iscritti i cittadini che essendo in possesso di uno dei predetti diplomi di scuola media di secondo grado e degli altri requisiti prescritti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata alle armi della propria classe di leva. "Con determinazione ministeriale sono stabiliti i Corpi militari della Marina ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a piu' Corpi, e' in facolta' dell'Amministrazione disporre a quale Corpo il giovane deve essere assegnato in relazione alle necessita' organiche e tenuto conto dei suoi requisiti fisici e psicofisiologici".
Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 9 ottobre 2010
