Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010. 363 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola sottufficiali carabinieri viene effettuata:
tolto: a) nella misura della meta' dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili, gli appuntati e carabinieri soggetti a ferma o rafferma e fra gli allievi carabinieri che non abbiano superato il 28° anno di eta' e siano in possesso della licenza di scuola media inferiore;
tolto: b) nella misura della meta' dei posti disponibili, mediante concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri soggetti a ferma o rafferma, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7. I concorrenti di cui alla lettera a) debbono superare il corso biennale previsto dal successivo articolo 5; quelli di cui alla lettera b) debbono superare il corso previsto dal successivo articolo 13. I posti assegnati al corso biennale che rimanessero scoperti sono devoluti in aumento a quello annuale. I provenienti dai civili devono: possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuola media inferiore; aver compiuto il 18° e non superato il 22° anno di eta'. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare il limite massimo di eta' e' elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito; essere celibi o vedovi senza prole; possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneita', morale da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione; essere di statura non inferiore a metri 1,65; avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85; avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facolta' mentali. I militari in servizio nell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla lettera a), concorrono all'ammissione al corso allievi sottufficiali con le stesse modalita' stabilite nei successivi articoli 2 e 3 per i candidati provenienti dai civili. Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequentano secondo le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione. Quelli che per non conseguita idoneita' al grado di vice brigadiere o per qualsiasi altro motivo dovessero cessare dalla qualita' di allievi sottufficiali sono rinviati alle rispettive legioni di provenienza".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1291~art2 · fonte del testo